Art. 15.

      1. L'articolo 486 del codice penale è sostituito dal seguente:

          «Art. 486. - (Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con l'arresto sino a diciotto mesi.
      Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito».